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Guida pratica al Reg. (CE) n. 1935/2004: cosa devono sapere i produttori

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Quali documenti richiedere ai fornitori? Cosa significa nella pratica per chi acquista packaging alimentare in Italia?

Guida pratica al Reg. (CE) n. 1935/2004: cosa devono sapere i produttori
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Guida pratica al Reg. (CE) n. 1935/2004: cosa devono sapere i produttori

6 min di lettura Pietro Parchitelli — Consulente packaging B2B

Il Regolamento CE n. 1935/2004 è il regolamento quadro europeo sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (comunemente abbreviati come MOCA). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 13 novembre 2004 ed entrato in vigore il 3 dicembre 2004, ha sostituito le precedenti Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Il suo campo di applicazione copre qualsiasi materiale o oggetto destinato a venire a contatto con un alimento, indipendentemente dal tipo di materiale.

Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i materiali che:

  • sono già a contatto con un alimento;
  • sono stati appositamente fabbricati per venire a contatto con alimenti;
  • si può ragionevolmente prevedere che vengano posti a contatto con alimenti o che cedano i propri costituenti agli alimenti.

Non si applica ai materiali che non vengono a contatto diretto o indiretto con l'alimento (es. reggette di bancale, film di pallet estensibile applicato esternamente alla scatola).

I requisiti generali: Articolo 3

L'articolo 3 stabilisce il principio fondamentale: i MOCA, nelle normali condizioni d'uso, non devono:

  1. Cedere costituenti agli alimenti in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana;
  2. Provocare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti;
  3. Provocare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti (odore, sapore, colore, consistenza).

Questi tre requisiti sono la base su cui si costruisce tutta la normativa specifica per singolo materiale.

La dichiarazione di conformità (DoC) — Articolo 16

La dichiarazione di conformità (DoC) è il documento chiave che il produttore o l'importatore del materiale di packaging deve rilasciare e che l'azienda acquirente deve conservare e rendere disponibile alle autorità competenti in caso di ispezione. La DoC deve contenere:

  • Identità e indirizzo dell'operatore che rilascia la dichiarazione;
  • Identità del materiale o dell'oggetto (descrizione, numero di lotto, codice);
  • Data della dichiarazione;
  • Conferma della conformità ai requisiti del Reg. (CE) n. 1935/2004 e al regolamento specifico applicabile;
  • Informazioni sulle sostanze presenti soggette a restrizione o limite;
  • Condizioni d'uso raccomandate (temperatura massima, tipo di alimento, tempo di contatto).
ⓘ Attenzione: la DoC non è una certificazione di terza parte. È una dichiarazione di responsabilità del fornitore. L'azienda acquirente è comunque responsabile dell'uso corretto del materiale nelle condizioni dichiarate. Conservare sempre la DoC aggiornata per ogni lotto di materiale ricevuto.

I regolamenti specifici per tipo di materiale

Il Reg. (CE) n. 1935/2004 è il «cappello» normativo. Per ciascuna categoria di materiale esiste (o è in sviluppo) un regolamento specifico che fissa limiti più dettagliati:

MaterialeNormativa specifica UENote chiave
Materie plasticheReg. (UE) n. 10/2011 (e successive modifiche)Lista positiva di monomeri e additivi; limite migrazione globale 10 mg/dm²
Materiali attivi e intelligentiReg. CE 450/2009Es. assorbitori di O², indicatori di temperatura/gas
Plastica riciclataReg. UE 2022/1616Solo processi autorizzati EFSA; sostituisce Reg. CE 282/2008
CeramicheDir. 84/500/CEE (mod. 2005/31/CE)Limiti migrazione Pb e Cd
Carta e cartoneNessun reg. UE specifico (in discussione)Si applicano linee guida CEPI, Consiglio Europa e norme nazionali
MetalliNessun reg. UE specificoIn fase di sviluppo a livello UE

I test di migrazione: cosa sono e chi li esegue

La conformità al Reg. (CE) n. 1935/2004 e al Reg. (UE) n. 10/2011 per le plastiche si dimostra attraverso test di migrazione condotti in laboratorio accreditato (accreditamento EN ISO/IEC 17025).

  • Migrazione globale (Overall Migration Limit, OML): quantità totale di sostanze cedute all'alimento simulante. Limite: ≤ 10 mg/dm² di superficie a contatto (oppure 60 mg/kg di alimento per piccoli contenitori o bambini).
  • Migrazione specifica (Specific Migration Limit, SML): limite individuale per ciascuna sostanza elencata nella lista positiva del Reg. (UE) n. 10/2011. Esempio: bisfenolo A (BPA) ≤ 0.05 mg/kg; acrilammide ≤ 0.01 mg/kg.

Gli alimenti simulanti usati nei test sono standardizzati (Reg. (UE) n. 10/2011, Allegato III): acqua (simulante A), soluzione acetica 3% w/v (simulante B), etanolo 10% v/v (simulante C), etanolo 50% v/v (simulante D1), olio vegetale con le caratteristiche previste (simulante D2), Tenax (simulante E).

Cosa chiedere al fornitore di packaging

Per ogni materiale di packaging alimentare acquistato, è necessario richiedere e conservare:

  1. Dichiarazione di conformità (DoC) aggiornata, firmata e riferita al lotto specifico;
  2. Rapporti di test di migrazione eseguiti da laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025;
  3. Scheda tecnica con composizione, struttura e condizioni d'uso raccomandate;
  4. Documentazione di tracciabilità delle materie prime (soprattutto per plastiche riciclate).
Check list pratica per il buyer: alla ricezione di un nuovo fornitore o di un nuovo codice materiale, verifica sempre che la DoC indichi esplicitamente il Reg. (CE) n. 1935/2004 e il regolamento specifico applicabile (es. Reg. (UE) n. 10/2011 per le plastiche). Una DoC generica senza riferimento normativo specifico non è sufficiente in caso di ispezione da parte delle autorità competenti (NAS, ASL, ICQRF).

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