Guida pratica al Reg. (CE) n. 1935/2004: cosa devono sapere i produttori
Il Regolamento CE n. 1935/2004 è il regolamento quadro europeo sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (comunemente abbreviati come MOCA). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 13 novembre 2004 ed entrato in vigore il 3 dicembre 2004, ha sostituito le precedenti Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Il suo campo di applicazione copre qualsiasi materiale o oggetto destinato a venire a contatto con un alimento, indipendentemente dal tipo di materiale.
Campo di applicazione
Il regolamento si applica a tutti i materiali che:
- sono già a contatto con un alimento;
- sono stati appositamente fabbricati per venire a contatto con alimenti;
- si può ragionevolmente prevedere che vengano posti a contatto con alimenti o che cedano i propri costituenti agli alimenti.
Non si applica ai materiali che non vengono a contatto diretto o indiretto con l'alimento (es. reggette di bancale, film di pallet estensibile applicato esternamente alla scatola).
I requisiti generali: Articolo 3
L'articolo 3 stabilisce il principio fondamentale: i MOCA, nelle normali condizioni d'uso, non devono:
- Cedere costituenti agli alimenti in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana;
- Provocare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti;
- Provocare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti (odore, sapore, colore, consistenza).
Questi tre requisiti sono la base su cui si costruisce tutta la normativa specifica per singolo materiale.
La dichiarazione di conformità (DoC) — Articolo 16
La dichiarazione di conformità (DoC) è il documento chiave che il produttore o l'importatore del materiale di packaging deve rilasciare e che l'azienda acquirente deve conservare e rendere disponibile alle autorità competenti in caso di ispezione. La DoC deve contenere:
- Identità e indirizzo dell'operatore che rilascia la dichiarazione;
- Identità del materiale o dell'oggetto (descrizione, numero di lotto, codice);
- Data della dichiarazione;
- Conferma della conformità ai requisiti del Reg. (CE) n. 1935/2004 e al regolamento specifico applicabile;
- Informazioni sulle sostanze presenti soggette a restrizione o limite;
- Condizioni d'uso raccomandate (temperatura massima, tipo di alimento, tempo di contatto).
I regolamenti specifici per tipo di materiale
Il Reg. (CE) n. 1935/2004 è il «cappello» normativo. Per ciascuna categoria di materiale esiste (o è in sviluppo) un regolamento specifico che fissa limiti più dettagliati:
| Materiale | Normativa specifica UE | Note chiave |
|---|---|---|
| Materie plastiche | Reg. (UE) n. 10/2011 (e successive modifiche) | Lista positiva di monomeri e additivi; limite migrazione globale 10 mg/dm² |
| Materiali attivi e intelligenti | Reg. CE 450/2009 | Es. assorbitori di O², indicatori di temperatura/gas |
| Plastica riciclata | Reg. UE 2022/1616 | Solo processi autorizzati EFSA; sostituisce Reg. CE 282/2008 |
| Ceramiche | Dir. 84/500/CEE (mod. 2005/31/CE) | Limiti migrazione Pb e Cd |
| Carta e cartone | Nessun reg. UE specifico (in discussione) | Si applicano linee guida CEPI, Consiglio Europa e norme nazionali |
| Metalli | Nessun reg. UE specifico | In fase di sviluppo a livello UE |
I test di migrazione: cosa sono e chi li esegue
La conformità al Reg. (CE) n. 1935/2004 e al Reg. (UE) n. 10/2011 per le plastiche si dimostra attraverso test di migrazione condotti in laboratorio accreditato (accreditamento EN ISO/IEC 17025).
- Migrazione globale (Overall Migration Limit, OML): quantità totale di sostanze cedute all'alimento simulante. Limite: ≤ 10 mg/dm² di superficie a contatto (oppure 60 mg/kg di alimento per piccoli contenitori o bambini).
- Migrazione specifica (Specific Migration Limit, SML): limite individuale per ciascuna sostanza elencata nella lista positiva del Reg. (UE) n. 10/2011. Esempio: bisfenolo A (BPA) ≤ 0.05 mg/kg; acrilammide ≤ 0.01 mg/kg.
Gli alimenti simulanti usati nei test sono standardizzati (Reg. (UE) n. 10/2011, Allegato III): acqua (simulante A), soluzione acetica 3% w/v (simulante B), etanolo 10% v/v (simulante C), etanolo 50% v/v (simulante D1), olio vegetale con le caratteristiche previste (simulante D2), Tenax (simulante E).
Cosa chiedere al fornitore di packaging
Per ogni materiale di packaging alimentare acquistato, è necessario richiedere e conservare:
- Dichiarazione di conformità (DoC) aggiornata, firmata e riferita al lotto specifico;
- Rapporti di test di migrazione eseguiti da laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025;
- Scheda tecnica con composizione, struttura e condizioni d'uso raccomandate;
- Documentazione di tracciabilità delle materie prime (soprattutto per plastiche riciclate).
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